Art. 2.

      1. Gli spostamenti di competenza conseguenti alla sostituzione della tabella A allegata alle citate norme, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposta dall'articolo 1, si applicano ai procedimenti penali instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali già in corso alla medesima data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti ai sensi delle norme previgenti.

 

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